Italian Court dismisses appeal against conviction for false testimony due to inadmissibility and unfounded sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Alberto Borromeo inadmissible regarding the validity of the court's reasoning and dismissed the challenge to the sentence length. Borromeo argued that the lower court violated the law and suffered from defective motivation, but the appellate court had already addressed these points in its judgment. The Supreme Court ruled that challenging the reasoning is procedurally barred in this stage and that the sentencing discretion was exercised correctly under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 395 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint concerns the correctness of the reasoning of the judgment, as such censure must have been raised in the act of appeal.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORROMEO CARLO ALBERTO nato a BOLOGNA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carlo Alberto Borromeo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione della prova; - alla misura della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché analoga censura non era stata proposta con l'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi del medesimo nella impugnata sentenza ed è comunque versata in fatto; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato (oltre che del tutto eccentrico rispetto all'odierno caso concreto) posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno