Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement agreement due to lack of recidivism review in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the lower court failed to recognize recidivism. The appellant argued the first-instance settlement ignored prior convictions, but the Court held that reviewing recidivism is not a mandatory ground for appeal in second-instance settlement proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The grounds for appeal against a second-instance settlement agreement are limited to specific statutory exceptions, excluding the general review of recidivism which does not render the appeal admissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIG MANOLO nato a UDINE il 15/05/1991 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEato avvis udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Manolo Levacovig avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 14 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.