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Ordinanza — n. 28107/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction due to contradictory facts regarding vehicle abandonment and public exposure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Spagnoletti inadmissible regarding his conviction for stealing a motorbike. The appellant argued the vehicle was abandoned and thus not exposed to public view, but the court found his claims contradictory because the bike had a steering lock, proving it was not abandoned. Consequently, the court ruled that the lock did not prevent the theft and upheld the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo n. 7, cod. pen.; The court rejects an appeal based on contradictory factual assumptions where a defendant simultaneously claims a vehicle was abandoned and possessed a steering lock, noting that such a lock does not exclude the exposure of the vehicle to public view.

Parole chiave

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theft aggravating circumstances contradictory factual assumptions public exposure requirement abandoned vehicle defense steering lock relevance inadmissible appeal Cassazione Roma sequestro di un veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo n. 7, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15583 del 05/02/2004, Di Napoli
Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio
228757; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLETTI SERGIO nato a MOLFETTA il 24/06/1977 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spagnoletti Serguo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il furto di un ciclomotore parcheggiato lungo la pubblica via; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., è inammissibile perché si fonda su due assunti inconciliabili: da un lato si sostiene che il veicolo era fermo da tempo e senza targa quindi l'imputato avrebbe agito nella ragionevole convinzione che si trattasse di mezzo abbandonato; dall'altro lato si sostiene che il veicolo aveva il bloccasterzo e quindi non sarebbe stato esposto alla pubblica fede;

In ogni caso il primo assunto si fonda su una circostanza di fatto meramente asserita che non risulta dalla sentenza né da atti allegati al ricorso (e che risulta smentita invece dall'inserimento del bloccasterzo); mentre la seconda circostanza (effettivamente accertata in seno al processo) non esclude l'esposizione alla pubblica fede poiché tale accorgimento non pone un significativo ostacolo all'azione furtiva (Sez. 5, n. 15583 del 05/02/2004, Di Napoli, Rv. 228757; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec