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Ordinanza — n. 27342/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new arguments and late procedural objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that arguments seeking acquittal and challenging the legal qualification of facts were raised for the first time in this stage, violating procedural rules. Additionally, complaints regarding the sentencing calculation were deemed mere factual grievances already properly examined by the lower court, while the claim of late complaint was dismissed as generic and untimely.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: Arguments challenging the legal qualification of facts or the calculation of sanctions are inadmissible in cassation if raised for the first time, as they must be presented in the appellate instance or constitute mere factual complaints already reviewed by the court of first instance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility first instance arguments legal qualification of facts sentencing calculation review late procedural objection cassation appeal limits procedural economy licenziamento in tronco

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magliano Pier Carlo; ritenuto che i motivi di ricorso che sollecitano il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e contestano la qualificazione giuridica dei fatti accertati non sono consentiti, perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità, non anche come possibile, e quindi necessario, in appello; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il ricorrente rappresenta conclusivamente l'evenienza della tardività della querela, proponendo la questione in termini meramente eventuali, estremamente generici, e senza alcun riferimento fattuale, e che, peraltro, detta questione (la cui delibazione - se sollecitata in termini specifici - comporterebbe di necessità una serie di valutazioni di natura fattuale) è stata ancora una volta proposta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec