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Ordinanza — n. 27147/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated theft due to generic and abstract lack of specific motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Chiburdanidze Shota and Tchumbadze Amiran inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the Court of Appeal's judgment lacked sufficient motivation, but the court found their complaints generic and abstract without specific references to the contested parts of the lower decision. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and concrete; generic or abstract complaints regarding the lack of motivation are inadmissible as they fail to identify the precise points of the judgment under review.

Parole chiave

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criminal procedure appeals lack of motivation generic complaints inadmissible appeals specificity requirement court costs penalty fund principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIBURDANIDZE SHOTA nato il 25/12/1990 TCHUMBADZE AMIRAN nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Chiburdanidze Shota e Tchumbadze Amiran ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza della motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigli Il Pr