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Ordinanza — n. 27083/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals as inadmissible due to inconsistent arguments regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Chubinidze Zaza and Kukhalashvili Makapn inadmissible de plano. The applicants challenged a sentence regarding joint robbery, arguing against the court's reasoning on liability. The court rejected these arguments because they contradicted a prior settlement agreement reached by the applicants themselves, which implied consent to the punitive treatment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: Appeals based on arguments incompatible with a prior settlement agreement reached by the appellant are inadmissible de plano as they presuppose the appellant's consent to the punitive measure.

Parole chiave

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inadmissible de plano settlement agreement joint robbery sentencing consent Corte di Cassazione procedural incompatibility costs of proceedings commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Chubinidze Zaza, nato in Georgia il 30/1/1986 Kukhalashvili Makapn, nata in Georgia il 5/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla emessa motivazione in punto di responsabilità in relazione al reato di concorso in rapina, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurp in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Con