Cassation court dismisses appeal as generic and lacks new arguments regarding recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism, but the Court found the first-instance judgment already provided adequate and logical reasoning on both the existence of recidivism and the uncommendable reasons for removal. Consequently, the Court ruled that no new grounds existed to warrant a re-evaluation of the merits, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments are generic and do not introduce new grounds, as the lower court's reasoning on recidivism and removal reasons is sufficient and not susceptible to independent re-evaluation in the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFELLI VENANZIO nato a CALVISANO il 02/12/1966 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che delle ragioni poco commendevoli dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il