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Ordinanza — n. 26562/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to recidivism evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fall Alioune Gade Badara inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court's finding of recidivism improperly outweighed generic mitigating circumstances, but the appellate court had adequately justified equating the specific prior conviction to these mitigations based on criminal danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. The Court holds that a cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided adequate reasoning for equating specific recidivism to generic mitigating circumstances based on criminal danger and prior convictions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal recidivism evaluation mitigating circumstances criminal danger assessment procedural costs award Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALIOUNE GADE BADARA - C.U.I. 04Z59JV nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 agosto 2021 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del giorno 22 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Fall Alioune Gade Badara alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la contestata recidiva infraquinquennale era stata ritenuta sussistente ed equivalente alle invocate circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le valutazioni operate in sede di giudizio di valenza, a seguito del quale è stata considerata equivalente la contestata recidiva specifica alle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai precedenti specifici gravanti sul convenuto ed alla pericolosità criminale da questo mostrata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensore ^ il