Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of permitted grounds and request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carlo Miotto inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law. The applicant challenged a lower court's refusal to recognize a continuing criminal link between two fraud cases, arguing for a unified criminal design. The court rejected this as a mere request for factual re-evaluation, which is prohibited in the jurisdictional review phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as a request for the re-evaluation of facts or evidence, which falls within the exclusive competence of the trial judge.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CARLO nato a SCHIO il 02/03/1958 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da MIOTTO Carlo tra i fatti di reato di cui alle seguenti sentenze: Sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2009, irrevocabile dal 20.7.2009 Sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano del 15.1.2015 irrevocabile dal 27.9.2019. In motivazione, il Giudice rileva che sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del "modus operandi" non si ravvisano indici sintomatici della sussistenza di un anticipato ed unitario disegno criminoso comprendente quantomeno nelle linee essenziali i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle due diverse società amministrate dall'istante .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MIOTTO Carlo deducendo come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I