Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations already rejected and contradicted by record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Patti Silvana Maria inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for a violation of procedural law, but the court noted this claim was already adequately examined and rejected by the lower appellate court. Furthermore, the court found the appeal relied on procedural norms explicitly contradicted by the trial records, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected by the lower court or relies on procedural norms clearly contradicted by the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTI SILVANA MARIA nato a SALEMI il 01/07/1976 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Patti Silvana Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge processuale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello);
Rilevato, peraltro, che il ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano i verbali delle udienze di primo grado del 4 e del 8 febbraio 2019); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar