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Ordinanza — n. 26099/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of necessary critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the Second Instance Court's decision, but the Court found the grounds did not meet the strict requirement for a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate its claims with the required depth of argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal necessary critical analysis legality jurisdiction Supreme Court review procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDDA PAOLO nato a CASTROVILLARI il 28/06/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.