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Ordinanza — n. 26082/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the applicant lacks standing to challenge the supervision order personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without a full hearing. The applicant, a supervised individual, attempted to challenge the supervision order personally, but the court found this violated the requirement that only the supervising authority or the state can initiate such challenges. Consequently, the court ruled that the applicant lacked the legal standing to file the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal challenging a supervision order filed personally by the supervised individual is inadmissible because the individual lacks the legal standing to initiate such proceedings.

Parole chiave

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lack of standing supervision order inadmissible appeal legal standing de plano dismissal legittimazione a ricorrere legittimazione ad agire motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di BOLOGNA.,dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/03/1949 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA.,dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.