Italian Court dismisses appeal as generic and fails to challenge factual findings on aggravated threat with weapon.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Stefano Natale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they were deemed generic: the first claim regarding witness testimony lacked specific analysis of its decisiveness, while the second challenge to the crime's existence failed to confront the established facts of the threat and weapon display. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for aggravated threat without addressing the merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic objections that do not challenge the factual findings or the decisiveness of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO NATALE nato a CARINI 11 18/12/1966 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Di Stefano Natale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravato dall'uso di un arma; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Pisano, è generico, poiché non illustra la decisività di quella deposizione (cfr.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, è generico, poiché non si confronta con il fatto accertato dal giudice di merito: l'imputato ha minacciato la persona offesa, dicendole "ti ammazzo" e mostrando un coltello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1