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Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating prior grievances and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for altering the face value of postage stamps, arguing the sentence was excessive and the reasoning flawed. The court rejected these claims as they merely reiterated previous grievances without new legal arguments or addressing the comprehensive factual evaluation by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must present new legal grounds; mere repetition of prior grievances or complaints about factual assessments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of grievances excessive sentence claim postage stamp alteration procedural costs award falsificazione di monete revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINSONE ALDO nato a MESSINA il 04/02/1953 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 459, 455 cod. pen. - , reitera censure già poste alle quali la corte territoriale aveva risposto, a differenza di quanto si assume in ricorso, in maniera esauriente e niente affatto manifestamente illogica (cfr. pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata in cui si indica la pluralità degli elementi - non esaurentisi nella circostanza indicata dal ricorrente - che hanno condotto all'individuazione dell'imputato) e finisce per altro verso coll'articolare mere doglianze in punto di fatto, sicchè esso è inammissibile anche sotto tale profilo (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). 2.11 secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena - contestando peraltro tardivamente la motivazione sulla recidiva del primo giudice - per non essersi considerato che la pena minima edittale in relazione al reato per il quale l'imputato è stato condannato - messa in circolazione di marche da bollo alterate nel loro valore facciale - non è pari a mesi otto di reclusione, come affermato dalla corte di appello, ma a mesi quattro, è aspecifico, avendo comunque la corte territoriale imperniato la propria decisione su una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei precedenti penali; laddove peraltro in appello ci si doleva di omessa motivazione del giudice di primo grado al riguardo mentre questi aveva comunque richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare una pena non di molto superiore al minimo edittale.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così