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Ordinanza — n. 25086/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic lack of motivation and failure to award defense fees, but the court found these grounds insufficient without specific comparisons to the lower court's reasoning. The court ruled that appeals must explicitly link the contested decision's arguments to the appeal's grounds, and that separate payment decrees are not subject to appeal via the main judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 1, comma 783, L. 208/2015: A cassation appeal is inadmissible if it fails to establish a specific correlation between the grounds of the contested decision and the arguments of the appeal, and separate payment decrees issued after the closing judgment are not appealable through the main judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural requirements appeal separate payment decree gratuito patrocinio fees indennità di patrocinio motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208
1.1.11 secondo motivo che lamenta la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio è anch'esso manifestamente infondato dal momento che la previsione introdotta dall'art. 1, comma 783, L.
Art. 83, comma 3-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
208, decorrente dal 1° gennaio 2016, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMO ALBERTO GIUSEPPE nato a RECCO il 11/10/1964 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bergamo Alberto Giuseppe è manifestamente infondato perchè genericamente evoca presunte carenze motivazionali per omessa considerazione delle conclusioni presentate dalla difesa senza indicare quali sarebbero gli aspetti ulteriori rispetto ai motivi di appello in esse evidenziati, né operare un benchè minimo confronto col contenuto della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 1.1.11 secondo motivo che lamenta la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio è anch'esso manifestamente infondato dal momento che la previsione introdotta dall'art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, decorrente dal 1° gennaio 2016, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, così testualmente recita: " Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ", non comporta affatto che la liquidazione debba confluire nella sentenza, essendo le competenze liquidabili con provvedimento separato, - decreto di pagamento - che segue il suo regime di impugnazione; né tanto meno si potrebbe, di conseguenza, impugnare la sentenza che non si sia pronunciata al riguardo.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così