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Ordinanza — n. 25083/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to cite reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to articulate specific legal grounds against the lower court's decision. The appellant argued regarding subjective elements of a crime and sentencing circumstances, but the court found these arguments lacked necessary critical analysis and precise references to the appealed judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain a critical analysis of the arguments supporting the appealed decision or fails to precisely cite the legal grounds and relevant parts of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis failure to cite reasoning procedural defect Corte di Cassazione obbligo di testimoniare false dichiarazioni senza giuramento alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBAI MOHAMED EL HADI nato il 20/04/1971 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi entrambi ad evidenziare il comportamento tenuto dall'imputato successivamente al fatto, sia pure a fini diversi - il primo motivo per asserire la insussistenza a, dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e il secondo per lamentare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (laddove la sentenza impugnata aveva già evidenziato come non fosse in alcun modo emerso che l'imputato avesse potuto equivocare la richiesta formulata dai carabinieri di declinare le proprie generalità o non fosse in grado di comprendere una domanda elementare quale quella volta a conoscere il nome, la data e il luogo di nascita, e come solo a seguito dei sospetti nutriti dal carabiniere il predetto si vide costretto a condurlo presso il proprio domicilio e infine ad esibire il permesso di soggiorno; aggiungendo altresì quanto al diniego di mitigare la pena la circostanza che l'imputato nemmeno risultava essere soggetto incensurato).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec