Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the complaint merely repetitive of previously rejected arguments. The decision rests on the established principle that a lower court's denial of benefits requires only a sufficient reference to decisive elements, which was present in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a denial of a benefit is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently references the decisive elements, as mere repetition of rejected arguments does not constitute a valid ground for cassation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUARO SIMONE nato a GROTTAGLIE il 06/08/1990 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo articolato che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Esso è anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, emessa nei confronti di Aquare c;"-rf0 dalla Corte territoriale di Lecce, sezione distaccata di .
Taranto, ove si citano anche le annotazioni sul certificato del casellario giudiziale risultanti a carico dell'imputato, oltre che le allarmanti modalità della condotta, e non si è mancato di indicare le specifiche ragioni per le quali non potessero di contro ritenersi rilevanti ai fini della valutazione in argomento gli aspetti evidenziati già in quella sede dal ricorrente, così a pag. 5 della sentenza, primo capoverso).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis