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Ordinanza — n. 24839/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints and repeats issues already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued that the lower court ignored aggravating circumstances regarding an armed mafia association, but the court found the alleged crimes were temporally coincidental and unrelated to the criminal organization. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the lower court's reasoning was legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual disputes or repetitions of issues already decided by the appellate court are inadmissible as they lack the requisite legal merit for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint repetition of issues mafia association armed organization traffico aggravato di stupefacenti altri reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARASILITI RANTONE VALERIO nato a BRONTE il 12/04/1976 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. peri, e del vizio di motivazione - rilevando che l'ordinanza emessa nei confronti di Valerio Parasiliti Rantone ha trascurato che l'associazione mafiosa di cui a una delle due sentenze oggetto di richiesta di unificazione era aggravata dall'essere armata e che, pertanto, il possesso dell'arma di cui all'altra sentenza non poteva che essere collegato con la partecipazione associativa - non sono consentite in questa sede, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania. Invero, nel provvedimento impugnato si evidenzia che: - i reati di cui alla sentenza sub 1 (violazione della legge sulle armi, tentata violenza privata, violazione di domicilio e danneggiamento con violenza alla persona, commessi in Maniace il 9.1.2010), oltre che del tutto eterogenei da quello (di partecipazione ad associazione mafiosa commesso in Maniace dal febbraio 1999) di cui alla sentenza sub 2, appaiono sganciati dalle finalità dell'associazione mafiosa di appartenenza di Parasiliti, trovando la loro genesi in un fatto estraneo all'ambito di operatività del consesso criminale e, più in particolare, in un debito derivante da alcune partite di frutta non pagate; - il fatto che i reati di cui alla sentenza sub 1 siano stati commessi all'interno dell'ampia cornice cronologica durante la quale è stata accertata la partecipazione del richiedente ad un'associazione mafiosa è circostanza che, in assenza di elementi atti a far ritenere un collegamento di qualche tipo tra le condotte di cui alla sentenza sub 1 e il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.„ costituisce una mera concomitanza temporale di per sé sola inidonea a far ritenere la sussistenza dell'asserita unica ideazione criminosa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ma