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Ordinanza — n. 24816/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; court orders fines and costs due to inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the appellant formally withdrew the request. Although the lower court had convicted the appellant of harassment, the appellant voluntarily renounced the cassation remedy before the final ruling. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request, resulting in a judgment for the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility declaration procedural costs award harassment conviction state fine payment nozione di molestie accuse di abuso reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 cod. proc. pen.
La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., dichiara il ricorso inammissibile.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 589 cod. proc. pen
La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., dichiara il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 numero 26477 del 30/04/2007
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NININO LETIZIA natck,a UDINE il 29/10/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Letizia Ninino ricorre impugna la sentenza del Tribunale di Trieste del 12 aprile 2021, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., commesso il 25 gennaio, il 10,, 15 e 25 febbraio 2017 ai danni di Elena Marsi. La ricorrente lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, chiedendo l'assoluzione, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. peri, e il minimo della pena, con tutti i benefici di legge.

2. E' stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da Ninino come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con apposita comunicazione la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., dichiara il ricorso inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 numero 26477 del 30/04/2007) nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e gítmE2~10 della somma di cinquecento euri ~1a ›.-1".?-±1-" —C assa delle ammende. Così dec