Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required lawyer signature under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating mandatory signature requirements. The lower court had convicted Michele Mosca of aggravated theft, prompting his son Giuseppe to file the appeal without legal representation. The court ruled that under the amended procedural code, such appeals must be signed by a registered defense lawyer to be valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; A cassation appeal must be signed by a registered defense lawyer, and personal filing by the accused renders it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA MICHELE nato a NAPOLI il 18/07/1966 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Mosca per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Giuseppe Mosca, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il