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Ordinanza — n. 24735/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for personal filing; mandatory defense counsel required by law; constitutional claim rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating mandatory procedural rules requiring a registered defense attorney. The appellant argued that personal filing rights were infringed by constitutional provisions, but the court found this claim unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 24, 2 Cost.: The requirement for a registered defense attorney to file cassation appeals does not violate constitutional defense rights, as the high qualification standard ensures effective representation without limiting the accused's procedural guarantees.

Parole chiave

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cassation appeal filing mandatory defense counsel personal appeal inadmissibility constitutional defense rights procedural representation rules censura costituzionale diritto a un difensore legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 2 Cost.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
272011); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONEMI ANTONELLA nata a ALESSANDRIA il 20/03/1963 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 28 novembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Antonella Antoremi per il reato di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen e in particolare ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri, equivalente alle aggravanti e ha ritenuto la continuazione tra i reati, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Antonella Antonemi, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo che le norme che non consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione sono in contrasto con gli artt. 24 e 2 Cost.; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così