Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special bar counsel signature under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, Pietro Tammaro, violating mandatory signature requirements. The lower court had confirmed Tammaro's criminal liability for aggravated personal injury, but the appeal lacked the signature of a special bar counsel as mandated by the amended procedural code. The court ruled that without this specific representation, the appeal is void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure mandate that cassation appeals must be signed by a special bar counsel, rendering personally filed appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMARO PIETRO nato il 21/04/1978 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA[dato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Modena che aveva affermato la penale responsabilità di Pietro Tammaro per il reato di lesione personale aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Pietro Tammaro, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21