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Ordinanza — n. 24535/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims regarding police identification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant, Davis Della Santina, challenged his conviction for theft before the Court of Cassation, arguing that the police identification used as evidence violated procedural rules. The court found the lower court's reasoning logically sound and fully supported by photographic evidence and police records. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is logically complete and sufficiently motivated by the evidence presented, rejecting arguments that seek to reconstruct facts using different evaluation criteria.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility police identification evidence violation of law claim defect of motivation theft conviction confirmation identificazione forense prova dell'identità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 493 ter cod. pen.
Davis Della Santina è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 493 ter cod.
art. 493 ter cod. pen
Davis Della Santina è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, Sentenza n. 37012 del 29/08/2019
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA DAVIS nato a MODENA il 05/10/1970 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ‘N.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Davis Della Santina è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato ha riqualificato in furto semplice il reato sub A), dichiarato non doversi procedere per difetto di querela ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione effettuata dalla polizia giudiziarial.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento al complesso degli elementi emersi come ad esempio alle numerose immagini anche allegate alla comunicazione notizia di reato e alla foto del cartellino fotosegnaletico, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità quanto al valore da attribuire all'identificazione effettuata dalla polizia giudiziaria (da ultimo Sez.

F, Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635) e ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle