Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to manifestly unfounded claims regarding psychological elements and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mauro Baraldi's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly address the psychological element of the crime and misapplied recidivism rules. The court rejected these claims as repetitive and unsupported by the record, finding the lower court's reasoning logically and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 349 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in the psychological assessment of the crime or the application of recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning is logically and legally sound and adequately addresses the defense's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defect of motivation recidivism application psychological element crime manifestly unfounded claims recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 349 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI MAURO nato a TORINO il 09/05/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Mauro Baraldi è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.349 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e all'applicazione della recidiva. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla sottoscrizione dle verbale di fermo con apposizione dei sigilli e all'esistenza dei precedenti penali, a fa data dal 1985, significativi della prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato, indice di una particolare attitudine a violare le norme penali (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche della difesa. Le generiche censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.