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Ordinanza — n. 24490/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding denial of generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly exercised its discretion by denying it based on the defendant's numerous prior criminal records and high perceived danger. The court ruled that a judge need not consider every favorable element, only those deemed decisive, and the lower court's reasoning sufficiently addressed the defendant's dangerous personality.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the assessment of sentencing discretion and the denial of generic mitigating circumstances are within the lower court's authority, provided the reasoning addresses decisive factors regarding the defendant's dangerous personality without requiring an exhaustive review of all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing discretion dangerous personality assessment prior criminal records inadmissible appeal Art. 133 cod. pen. manifest unfoundedness attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Sez. 3, n. 28535/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIMI LIMAM nato il 03/03/1984 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Shini Limam propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 5 luglio 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Padova, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, Cod.Strada. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte veneziana, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1:33 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argonnentativo della Corte di merito, che sottolinea i numerosi precedenti penali dell'imputato, ricavandone la spiccata pericolosità del giudicabile; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1