Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds regarding sentencing and lack of release order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Carella's appeal inadmissible and ordered him to pay legal fees and a fine. Carella challenged the first-instance judgment on grounds including the lack of a release order and sentencing issues, despite the case being a private prosecution. The court rejected these arguments because they did not align with the specific procedural grounds permitted for appeals under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to permitted grounds; complaints regarding sentencing or lack of release orders in private prosecutions are inadmissible if not fitting statutory exceptions.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carella Matteo, nato in Germania il 19.07.1972 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, concernente il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla mancata adozione di pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché con riguardo alla commisurazione della pena, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal ..c combinato disposto degli artt. 444, comma 2-bis, e 610, comrna 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigl