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Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late filed, violating the strict time limit for appeals under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its late filing. The appellant submitted the request on January 21, 2022, which exceeded the deadline established by law for appeals against the December 13, 2021, judgment. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; A criminal appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline inadmissible petition procedural costs Cassa delle ammende inosservanza del termine istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ADIL nato il 04/02/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAVIA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; n OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta tardivamente proposto, in violazione del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prs; idente