Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23876/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding insufficient motivation for generic mitigation and dangerous flight facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lower court's motivation. The appellate court had thoroughly addressed the dangerous nature of the appellant's high-speed bicycle flight and denied generic mitigation due to the crime's gravity and prior record. The supreme court affirmed that the lower court's factual assessment on mitigation is non-appealable unless contradictory, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the trial court's motivation on the denial of generic mitigation is non-appealable in terms of legality, provided it is not contradictory and accounts for the relevant elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigation denial dangerous flight facts motivation non-appealable factual judgment review Cassation inadmissibility attenuazione della pena riesame dell'entità pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF AMER nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla dinamica della fuga posta in essere dall'imputato e sulla sua idoneità a mettere in pericolo l'incolumità di terzi;

Considerato che, tuttavia, la censura si rivela manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello di Milano, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha diffusamente motivato sul carattere pericoloso, per i pedoni e per gli automobilisti, della fuga posta in essere dall'imputato in bicicletta a gran velocità e senza rispettare le norme del codice della strada; Rilevato che il motivo, relativo alla carenza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti dell'imputato;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre