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Ordinanza — n. 23770/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict statutory grounds for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence applying Article 129, arguing violations of procedural articles, but the court found no evident non-punishment cause in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; if the lower court applies non-punishment provisions without explicit reasoning, the appeal is inadmissible unless the non-punishment cause is evident from the text.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal non-punishment cause procedural code court costs fine motivi di cassazione contravvenzione licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
- che il Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
- che il Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN DANIELA nato il 02/02/1986 avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA[dato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; «e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniela Stefan la pena di mesi dieci di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto pluriaggravato in concorso; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, d'altronde, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 onsig ere est