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Ordinanza — n. 23701/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses joint criminal appeal as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Corallo Emanuele and Maddaluno Domenico inadmissible. The appellants argued that the lower court's finding of criminal responsibility lacked sufficient evidence and failed to adequately justify the sentencing. The court rejected these claims as generic grievances that merely repeated issues already dismissed by the trial judges without offering specific legal arguments or addressing the evidentiary record.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints or requests for alternative interpretations of facts without citing specific legal errors or evidentiary contradictions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances criminal responsibility sentencing justification Cassazione dismissal messa in circolazione di monete false reati di corruzione truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I, sentenza n. 42046 del 17/07/2019
Sez. V, sentenza n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. V, sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORALLO EMANUELE nato a NAPOLI il 27/11/1978 MADDALUNO DOMENICO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale Corallo Emanuele e Maddaluno Domenico erano ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di plurimi episodi di detenzione e spendita (consumata e tentata) di banconote false dell'importo di euro 100,00 e di plurimi episodi di truffa (consumata e tentata) in danno dei titolari degli esercizi commerciali presso i quali tali banconote venivano spese; - rilevato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con atti a firma dei propri difensori, articolando un unico motivo nel ricorso congiunto, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale dei ricorrenti a fronte di un inconsistente e incerto impianto probatorio e per avere mancato di adeguatamente motivare in punto di trattamento sanzionatorio; con il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo si censura,altresì, la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena; - ritenuto che il ricorso congiunto, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della statuizione di responsabilità penale degli imputati, è affidato a doglianze Wgeneriche, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito (Sez.

IL sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. V, sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle risultanze probatorie, prescindendo dall'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, e afferenti al trattamento punitivo, da ritenersi invece sorretto da appropriata motivazione, che non si espone a censura, confrontandosi adeguatamente con le acquisizioni processuali e con le deduzioni difensive — cfr. pag. 8 della sentenza impugnata; - ritenuto che il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo in punto di trattamento sanzionatorio è senza dubbio inammissibile, siccome del tutto generico, mancando assolutamente di confrontarsi con quanto affermato nella sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente zzullo Ste n , Pa DEPOSITAT