Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground was already properly examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Disagà Catalin Alexandru inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under the Italian Penal Code, arguing a defect in reasoning regarding the acquisition of statements from the victim under Article 512 of the Code of Criminal Procedure. The court determined that this specific ground of criticism had already been thoroughly examined and rejected with correct legal arguments by the appellate and trial judges, rendering the new appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of criticism is merely a reproduction of a profile already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISAGA CATALIN ALEXANDRU nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/10/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Velletri in data 01/02/2021che aveva condannato Disagà Catalin Alexandru alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.500 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i delitti di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 110 cod. pen. (capo 1), 582, 585 cod. pen. anche in relazione all'art. 576 n. 1, 110 cod. pen. (capo 2). Avverso detta sentenza, nell'interesse di Disagà Catalin Alexandru, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e l'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in indagini dalla persona offesa.
Considerato che il motivo proposto è meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Andrea Pellegrino ize7 DEPOSITATO IN CANCF LERIA 16 61 .2 - o