Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding evidence evaluation and generic mitigating circumstances in a criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Di Giorgi inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime under Article 341-bis of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the appellate judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds raised are generic, as they merely reproduce criticisms already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIGJUSEPPE nato a SCIACCA il 02/11/1976 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Di Giorgi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla dedotta erronea valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e nsore Il P idente Orla - Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANC 16