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Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of legal grounds and improper prescription calculation regarding bankruptcy crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Di Lorenzo's appeal inadmissible due to the complete absence of specific legal arguments and proper references to the lower court's reasoning. The appellant challenged a second-instance judgment confirming convictions for bankruptcy crimes under Articles 217 and 220 of the Bankruptcy Law, but failed to substantiate his claims. Consequently, the court rejected the argument regarding prescription limits, noting that specific recidivism and the date of the bankruptcy declaration sentence established the correct prescription timeline, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks a precise statement of the legal grounds justifying the appeal and appropriate references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds bankruptcy crimes prescription calculation specific recidivism Court of Cassation procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 217 legge fallimentare
Art. 220 legge fallimentare
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1958 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / Rilevato che Di Lorenzo Giovanni ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Ritenuto che il motivo sulla decorrenza della prescrizione è manifestamente infondato, giacché è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e la data di consumazione dei reati è quella della sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il termine prescrizionale è da individuarsi alla data del 12 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tjemija a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 Il Consiglier Il Presidente Grazia Rosa Stefano DEPOSITATO IN CANC L 1A GIU ..1,E