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Ordinanza — n. 22872/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded criticism of sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding the sentencing calculation. The lower court had extinguished the usury charge via prescription and reduced the sentence for generic mitigating factors while accounting for the continuation of the crime. The court rejected the appellant's arguments as generic and unsupported by the specific reasoning provided in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the criticism of the lower court's decision is manifestly unfounded, particularly when the sentencing rationale is clearly based on statutory minimums, recognized mitigating circumstances, and aggravating factors for continuity.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness sentencing calculation generic mitigating factors continuation of crime prescription of offense Court of Cassation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LABRICCIOSA GALLESE GIANFRANCO n. a Roma il 26/10/1943 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data :30/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di esercizio abusivo del credito contestato all'imputato al capo D) e riduceva la pena inflitta per i delitti di usura ascritti ai capi E) ed F) nella misura di anni uno , mesi dieci di reclusione ed euro 4.400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, infatti, ha sottolineato come la pena sia stata parametrata sul minimo edittale con la massima riduzione per le attenuanti generiche, riconosciute prevalenti già in primo grado, e un contenuto aumento per la continuazione, sicché risultano destituiti di fondamento i, peraltro, generici, rilievi sul punto.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis A fredo Mantovano DEPOSITATO IN CAN r , , i 1 3 6111 :n --