Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal arguments. The appellant challenged the denial of non-prosecution for tax evasion, arguing against the court's assessment of habitual behavior and the rejection of general mitigating circumstances. The court ruled that since these issues had already been thoroughly examined and dismissed with proper legal reasoning by the lower court, the appeal lacked the requisite legal merit for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist solely of mere complaints about factual findings or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cozzolino Giuseppe, nato a Ercolano il 18/7/1958 avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito compendiato da nove cond ne per il reato di evasione, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano )na Pet DEPOSITATO IN CANCE ogg