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Ordinanza — n. 22707/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and ineffective withdrawal by counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a first-instance judgment regarding a plea bargain, but the Court held that such appeals are barred when the grounds are manifestly unfounded under established case law. Furthermore, the withdrawal of the appeal signed only by the defense attorney was deemed ineffective because it lacked the unequivocal personal consent of the client required by law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In special proceedings, a plea bargain judgment precludes the defendant from raising the unjustified rejection of a probation request in cassation, as the agreed penalty implies a waiver of all nullity exceptions. A withdrawal of appeal signed solely by the defense counsel is ineffective without the client's personal or special procurator's unequivocal manifestation of will.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain waiver probation request rejection defense counsel withdrawal unequivocal client consent special criminal proceedings manifestly unfounded grounds revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro
(Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, Preite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gumirato Giovanni, nato a Varese il 15/1/1981 avverso la sentenza del 22/11/2021 del Tribunale di Varese visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiannento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761);

Rilevato che la intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, che non risulta procuratore speciale dell'imputato, è inefficace poiché la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262276); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Presidente Emilia Anna Giordano I Ahna Petr zellis i iLL4_ 51:-IPOSITATO IN CA C LERIA