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Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and irrelevance of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by Vincenzo and Luciana Ciravegna inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants lacked procedural standing as they were not parties to the criminal trial and their arguments were deemed generic and irrelevant to the ongoing proceedings. Consequently, the court ruled that the requested remittal of the case was not justified under the relevant code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 103 cod. proc. pen.: Appeals must be filed by parties with procedural standing; arguments must be relevant to the case and capable of disturbing the trial's progress to justify remittal.

Parole chiave

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lack of procedural standing inadmissible appeal irrelevant arguments remittal of case code of criminal procedure court costs procedural legitimacy considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. pen.
Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod.
Art. 103 cod. proc. pen.
art. 45 cod. proc. pen
Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod.
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Testo completo

nte ORDINANZA sulle istanze proposte da: Ciravegna Vincenzo, nato a Bra il 18/4/1968 Ciravegna Luciana, nata a Cherasco il 19/12/1930 r'L visti gli atti; esaminati le istanze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione proposta da Luciana Ciravegna è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto soggetto che non ha veste processuale nel procedimento ma mera congiunta dell'imputato Vincenzo Ciravegna. La richiesta dell'imputato, Vincenzo Ciravegna è inammissibile sia perché non risulta depositata in favore della altre parti processuali, le persone offese del reato di calunnia per cui è in corso il procedimento penale, ma, impersonalmente, al Procuratore capo del Tribunale di Milano sia perché le argomentazioni che ne sono a fondamento sono inconferenti e generiche, oltre che manifestamente infondate muovendo dall'assunto di risalenti motivi di contrasto riconducibili all'attività dell'imputato e che riguardano singoli soggetti - in particolare, oltre al responsabile della società SAM e al privato titolare di fondi confinanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Asti - senza investire l'intera sede giudiziaria (il Tribunale di Milano) in cui è in corso il processo e non appaiono perciò idonei a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.

Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che all'inarnmissibilità segue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore reside Dal Emilia Anna Giord'a/no LAina Pet uzzellis ,A L ‘,;)(79, -,