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Ordinanza — n. 22682/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of Art. 129 CPP in sentencing request proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Margiotta Casaluci inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the lower court violated the law by excluding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing. The court ruled that such complaints are not permissible in proceedings for the application of a penalty upon request, as the judge had already addressed the lack of elements for a pronouncement under that article.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests cannot allege violations of Art. 129 CPP when the judge has already determined the absence of grounds for such a pronouncement.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure sentencing upon request proceedings violation of law argument procedural de plano rejection licenziamento in tronco esame di cassazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Margiotta Casaluci Massimiliano, nato a Galatone il 28.01.1971 avverso la sentenza del 17 agosto 2021 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, attinenti al vizio di violazione di legge in relazione all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, avendo il giudice dato conto dell'insussistenza di elementi per procedere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Maria.n. igna Giorgi4jFidelbo TO IN CANCEI RIA Qq2/ i a G