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Ordinanza — n. 22647/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic acquittal request lacks specific factual grounds and pertinence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Moldovan Ieronim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on a general claim that the defendant did not commit the alleged crime, without providing concrete specificities. The court rejected this because the request was immotivated and failed to meet the standard of pertinence required for a successful cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be supported by concrete specificities and pertinence; a generic request for acquittal lacking factual motivation is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic acquittal request lack of factual specificity procedural pertinence requirement immotivated cassation grounds esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da MOLDOVAN IERONIM, nato in Romania il 12/01/1972 avverso la sentenza del 18 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria in quanto si limita ad una generica e del tutto immotivata richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto;

Considerato inoltre che la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli è adeguatamente motivata dal giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 022 Il Consigl" tensore Il Pr9Sidente Maria Vigna Giorlo Fidelbo DEPOSITATO IN