Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize continuity of crimes due to lack of criminal design unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia execution judge's rejection of Hamdi Imed's request to recognize continuity between multiple criminal convictions. The lower court found no factual basis for a single criminal design, citing chronological gaps and a lack of homogeneity among the offenses. The appellate court affirmed this reasoning, noting the execution judge thoroughly examined all relevant facts and provided a logical, exhaustive motivation that left no room for legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge's refusal to recognize continuity of crimes is valid when factual elements demonstrate a lack of unity in the criminal design, including chronological intervals and dissimilarities in the acts, provided the reasoning is exhaustive and logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI IMED nato il 03/05/1981 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamdi Imed di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Hamdi Imed, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'intervallo cronologico tra i fatti, ma anche l'assenza di omogeneità tra i fatti oggetto delle plurime condanne; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'esame del giudice non s è arrestato ai fatti di cui alle sentenze indicate come C e D, avendo questi ampliato l'indagine ai fatti delle altre sentenze, di cui ha posto in evidenza i tratti di spiccata diversità che impediscono di ravvisare un disegno criminoso unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e non prospettano, se non in termini manifestamente infondati, vizi di violazione di legge; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il preside te Gius pe talucia yilbenz BiRni; i " POSI TATA, ( IN CANC LLENA U 20