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Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution judge's sentence reduction due to lack of constitutional issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a sentence reduction ordered by the execution judge in Trento. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court found the execution judge's motivation sufficient and the increases modest. Consequently, the court rejected the claims as unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 111 Cost.: The execution judge's determination of sentence increases based on legislative criteria does not require additional motivation beyond the original judgment's reasoning, and appeals claiming manifestly unfounded defects of reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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execution judge sentence reduction violation of law appeal lack of reasoning defense Cassa delle Ammende costs inadmissible appeal ruling maggiorazione dissuasiva adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Davide Bulgarelli con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 111 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULGARELLI DAVIDE nato a SASSUOLO il 11/06/1981 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Davide Bulgarelli con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Davide Bulgarelli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alle modalità con cui ha determinato gli aumenti di continuazione, riducendoli in conformità ai criteri utilizzati per la loro quantificazione dal giudice della cognizione; rilevato che l'entità degli auménti, sì come rideterminati, è significativamente modesta sì da non implicare una più estesa motivazione; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e prospettano vizi di legittimità manifestamente infondati; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il c re estensore Ili pr siden e Giu ntalucia V cenzo iani DEPOSITATA ( J IN CAt,1 7' '