Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic arguments against appellate reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued for a lack of reasoning and violation of law but failed to address the appellate court's specific arguments. The court rejected these generic complaints because the appellate decision had already fully responded to the original grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the arguments presented in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZARA CESARE nato a BENEVENTO il 24/03/1955 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha condannato Cesare Lanzara per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, per essersi messo - sottoposto alla misura della sorveglianza speciale - alla guida di un'autovettura sprovvisto della patente di guida, e ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cesare Lanzara, che ha dedotto difetto di motivazione e vizio di violazione di legge. Successivamente, il difensore ha successivamente prodotto memoria, tardiva, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha reiterato doglianze su cui la Corte di appello ha dato compiuta risposta; rilevato che il ricorrente non si è specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, articolando in tal modo motivi generici e volti in buona sostanza a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio in atti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co igliere estensore Il presidente Gius ntalucia V iani DEPOSITATA IN CANCF