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Ordinanza — n. 22085/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CP. Appeal rejected as it did not meet specific admissibility requirements for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences. The appellant argued a lack of motivation under Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, but the law restricts such appeals to issues regarding the defendant's consent, factual correlation, legal qualification, or penalty legality. The Court ruled that the existing judgment sufficiently addressed these points, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; general complaints about motivation are inadmissible as the plea agreement inherently satisfies the requirement of sufficient motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility sufficient motivation motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 444, cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 27, Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Dumitru Mares, per il reato di cui all'art.
art. 416 cod. pen
pen., è stata applicata a Dumitru Mares, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU MARES nato il 13/09/1976 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAh_goal_tvis_galleparlj udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Dumitru Mares, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (meglio descritto nell'imputazione in capo alla sentenza), la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt.129 e 444 cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stlf Palla "--?TkAivh- DEPOSUCATO CANC LLE