Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for calculation error not covered by appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Bramato's appeal against his plea bargain sentence inadmissible de plano. Bramato argued that the court erred in calculating the agreed sentence, but the court found this issue did not fall under the specific grounds for cassation against plea bargain judgments. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the calculation error claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; claims regarding calculation errors in the agreed sentence do not qualify for cassation review and must be declared inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMATO GIOVANNI nato a CASARANO il 21/11/1977 avverso la sentenza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEtclato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso rroposto da Giovanni ,Bramato avverso la sentenza deR7G-Tpl7g Tribunale di 29 settembre 20211 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errore nel calcolo della pena concordata;
Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (la pena applicata era pari a quella indicata dalle parti e non essendo illegale, poiché rientra nei limiti edittali, non può essere oggetto di ricorso); Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi Stanislao Scarlini Stefia2q Palla DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg