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Ordinanza — n. 22040/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription extinction due to lawyer's collective protest strike absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22040/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury. The appellant argued that the statute of limitations expired because the trial was postponed due to his lawyer's adherence to a collective strike, which should have suspended the limitation period. The court rejected this, ruling that such postponements do not constitute legal impediments to proceedings, meaning the limitation period continued to run during the delay.

Regesto Legislator

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Art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.; Art. 159, comma 3, cod. pen.: The sixty-day limit for suspending the statute of limitations does not apply when a hearing is postponed due to a lawyer's adherence to a collective protest, as this does not constitute a technical impediment to appearing.

Parole chiave

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statute of limitations collective strike lawyer absence criminal procedure prescription extinction inadmissible appeal perjury conviction inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 159, comma 3, cod.
Art. 159, comma 3, cod. pen.
- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 159, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015
Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008
263052), di modo che il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEO MATTEO nato a MANFREDONIA il 10/04/1966 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di De Feo Matteo per il delitto di cui all'art.495 cod. pen., commesso in Trani il 10 giugno 2013; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 159, comma 3, cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l'estinzione del reato per maturata prescrizione, avendo considerato che il computo della durata della relativa sospensione riguardasse l'intero periodo del rinvio dell'udienza, in ipotesi di astensione del difensore dall'attività processuale per adesione all'agitazione di categoria, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (atteso che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico) (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Rv. 263052), di modo che il rinvio dell'udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, Rv. 239890); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene