Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and late introduction of new aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for integration of aggravating circumstances regarding violence and fraudulent means, but the Court found these arguments generic and unrelated to the appellate court's reasoning. The decision was based on the finding that these new grounds were introduced after the statutory deadline for filing them under Article 585 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to connect to the appellate court's reasoning, or if new arguments are introduced after the deadline for filing them.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CIRO nato a NAPOLI il 03/04/1968 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; no*
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Attanasio Ciro per i delitti di furto pluriaggravato di gasolio di cui ai capi a), b) e c) della rubrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni sviluppate sul fronte dell'integrazione delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento per nulla correlate alla ratio decidendi della statuizione al riguardo adottata dal giudice di appello, che era stata di inammissibilità, perché le censure sul tema erano state affidate dal difensore a motivi nuovi tardivamente dedotti rispetto al termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen.: affermazione, in questa sede, per nulla preliminarmente contestata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia \ AMA ithALtlium+SL DEPOSITATO IN CANCELLERIA s17 ,