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Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to the Supreme Court declared inadmissible due to lack of mandatory defense representation under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Antonov Roman's personal appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law requiring defense counsel for all appeals. The court ruled that the appellant failed to comply with the mandatory representation requirement established by Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court filed personally by the accused or convicted person are inadmissible if not signed by a defense attorney registered on the special roll, as mandated by the law of 103/2017.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense representation Supreme Court appeal rules law 103/2017 procedural reform court costs and fines revoca dell'annullamento domanda di ricusazione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Antonov Roman.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Law n. 103 of 2017
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
art. 666, comma 2 cod. proc. pen
Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN natct il 16/05/1973 avverso il decreto del 08/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAe dato avviso alle_part?, udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Antonov Roman.

2. Avverso detto provvedimento, l'Antonov ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Palma Talerico cenzo , DEPOSITATO I