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Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming double use of prior criminal record for different legal purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Cirillo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly utilized his prior criminal record twice for distinct legal evaluations. The court rejected this claim, affirming the established principle that judges may legitimately employ an individual's past convictions multiple times for separate and differentiated judicial determinations.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; It is a settled principle that a judge of the merits may utilize the defendant's prior criminal record twice for different purposes and in differentiated judgments.

Parole chiave

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double use of prior record criminal history utilization judicial discretion differentiated judgments inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990
136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep. 1991, Rv. 186232 e molteplici conformi) in quanto è principio pacifico che dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl re estensore Il Pr idente Ersili 1vanese Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANC ILERIA oggi, .0 3. a