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Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and insufficient legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual reconstruction and sentencing treatment, but the court found these to be mere complaints rather than legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis required for admissibility in a final review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere complaints regarding factual findings or sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning was correct.

Parole chiave

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admissibility requirements mere factual complaints legal grounds appeal procedural costs Cassazione admissibilità motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZOUARI SABRER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche);

Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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