Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21535/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to file by a registered criminal defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the interested party rather than by a registered defense attorney. The respondent argued for personal filing, but the court noted that the law requires such appeals to be signed by a lawyer enrolled in the special register. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be filed by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal filing registered defense attorney inadmissible de plano procedural requirement special criminal register personal filing invalidity court of cassazione requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCOLEDISANTO LEONARDO nato a BARI il 03/01/1976 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofanti by che!?E5.ia T2otlti "zet(9.., am)- DEPOSITATO IN CANCELLERIA -,it:.°77-5 oggi 0361 022